Le norme per la sicurezza degli impianti ad un bivio pericoloso PDF Stampa E-mail
di Antonio Oddo
 
Antonio Oddo
Il 1 gennaio 2007 sono maturate scadenze importanti per il futuro professionale degli installatori di impianti ma i segnali che si possono cogliere non sono incoraggianti. È più che mai necessario ed urgente controllare l'evoluzione normativa e cercare di intervenire per modificarne gli indirizzi negativi.

In questa ultima parte dell'anno si giocano i destini professionali degli installatori (e dei progettisti) degli impianti da installare all'interno degli edifici di qualsiasi genere. Ma non sembra che i diretti interessati siano pienamente consapevoli della "posta in gioco" che può essere così schematizzata:
- entro il 1° gennaio 2007 scade l'ultima (almeno finora) proroga del "Testo Unico per l'edilizia" per la parte (parte II, titolo V) relativa alle "norme per la sicurezza degli impianti".
Si tratta, sostanzialmente, della riforma della L. 46/90 sotto ogni aspetto, che va dal campo di applicazione della legge stessa all' "abilitazione" professionale degli installatori, per abbracciare anche gli aspetti "progettuali", di "collaudo". di "verifica" e controllo, ecc..
- Parallelamente - e senza alcun tipo di coordinamento - è prossimo (con le dovute riserve) all'emanazione un non meglio identificato "decreto di attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lett a), b) c) e d) della L. 248 del 2 dicembre 2005 "recante riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici".
- Da quanto sopra deriva che l'inizio del prossimo anno rischia di "salutare l'arrivo" di uno dei più grossi pasticci normativi della storia delle "norme per la sicurezza degli impianti" a causa della contemporanea (o quasi) introduzione di due testi normativi che, confusamente, a livello legislativo e/o regolamentare, pretendono entrambi di disciplinare in modo unitario ed esclusivo, chi, come, dove, quando - e con quali conseguenze - possa installare e progettare impianti all'interno degli edifici.
- Non è chiaro, al momento, quale "legge" prevarrà nello scontro tra - su di un fronte - il "Testo unico per l'edilizia", nella sua parte II, capo V° riservato agli impianti tecnologici - e, sull'altro fronte, la Legge 248/05 nella parte che aspira al "riordino" dell'intera materia.
È certo, però, che non si tratterà - per i destinatari delle "norme" - né di un "regalo natalizio" e neppure di una allegra sorpresa della "Befana" perché dallo scontro normativo non potrà derivarne in alcun modo (al di là delle magniloquenti espressioni dei titoli della legge e/o del regolamento) né "ordine", né "semplificazione" nella disciplina della materia impiantistica, in quanto:
- per un verso, il campo di applicazione della nuova disciplina su "abilitazioni" professionali e "norme per la sicurezza" si dilata fino ad abbracciare ogni sorta di impianto all'interno degli edifici, sia esso ad uso abitativo, commerciale, industriale, terziario, ecc.., ma, per altro verso, non risulta in alcun modo distinguibile ed individuabile sul piano della specifica abilitazione di legge, la professionalità degli installatori di impianti di allarme, antintrusione, ecc.., tutti confusi ed annegati nel "mare magnum" degli "impianti elettronici in genere".
Si perde così un'occasione storica per impedire che nelle case come nelle banche, nelle fabbriche e, negli esercizi commerciali si possano mettere sullo stesso piano "professionisti" di tutte le categorie allorché si tratti di installare e/o progettare "impianti di sicurezza". L'attuale testo legislativo di prossima entrata in vigore (art. 107, comma 1, lett. b) del DPR 380/01 accomuna infatti in un unico grande calderone gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Risultato: il "committente" si sentirà autorizzato, per legge, ad affidarsi ad un installatore comunque "abilitato, secondo una "categoria" (v. art. 1, comma 1, lett. b) del decreto prima citato) che non prevede distinzioni tra qualifiche diverse. Se un "impianto vale l'altro" nella valutazione legislativa perché mai un "committente" dovrebbe preoccuparsi di scelte adeguate? Anzi c'è di più - e di peggio - perché il magnanimo legislatore concede per principio una sorte di investitura cavalleresca (todos caballeros!) anche alle SOA - Società Organismo di attestazione - i cui "requisiti tecnico-professionali" sembrano derivare - in modo automatico per qualsiasi tipo di impianto - da un moderno quanto ingiustificato (alla luce dei requisiti di legge) privilegio che potrebbe sottrarre occasioni di lavoro ai veri "professionisti" del settore.
Per il resto, il cosiddetto "riordino" - sia da parte del "Testo unico per l'edilizia" (DPR 380/01) che del futuro decreto applicativo della L. 248/05 sul "riordino della materia tecnico-impiantistica" - introduce in definitiva nuovi fattori di confusione su temi di grande importanza che avrebbero invece richiesto una adeguata chiarezza di lettura e di applicazione per gli "addetti ai lavori".
Ci si riferisce, ora, alle questioni aperte che sono legate ai progetti, ai "collaudi", alle "dichiarazioni di conformità", agli obblighi delle varie figure professionali, ai controlli, delle "verifiche" ed alle "sanzioni", nei rapporti tra discipline sia di impianto che di parti singole componenti, a livello nazionale ed europeo-comunitario e tenendo conto, inoltre, delle competenze regionali nel nuovo quadro costituzionale. La disciplina normativa che rischia di entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2007 introduce, salvo miracoli dell'ultima ora, fattori di confusione là dove la L. 46/90 - e le successive attuazioni, integrazioni e modificazioni (v. DPR 392/94, DPR 588/99, DPR 447/91, D.M. 20/2/92) avevano cominciato a fare chiarezza, senza peraltro in alcun modo intervenire sulle lacune che la riforma legislativa aveva il compito di colmare. Sotto quest'ultimo profilo è evidente il riferimento in particolare ai requisiti tecnico-professionali per l'installazione, alla "progettazione", al regime della "dichiarazione di conformità", alle procedure di "verifica" e controllo ed alle sanzioni. In ogni caso, su questa Rivista, non mancheranno gli aggiornamenti affinché gli installatori siano informati sull'evoluzione legislativa che li riguarda più direttamente. Ma, intanto, forse, sarebbe tempo che le categorie interessate facessero sentire in modo diverso dal passato la propria "voce" per tutelarsi contro uno stato di confusione legislativa che - nel settore impiantistico - non può che favorire la concorrenza sleale praticata da molti improvvisatori e non può che castigare, al tempo stesso, i migliori professionisti ed i consumatori quali utenti finali della "sicurezza".


 
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