| Videosorveglianza e privacy: un caso pratico |
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di Giangiacomo Olivi / Barbara Donato - DLA Piper
Torniamo in questo numero ad occuparci delle problematiche che
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza solleva con riguardo alla
privacy delle persone per esaminare un caso pratico, analizzando un
provvedimento emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali a seguito di un ricorso in cui si lamentava un illecito
trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di
videosorveglianza. Il signor X aveva presentato un ricorso all'Autorità
Garante, con il quale contestava l'installazione di un impianto di
videosorveglianza posto a sorveglianza dell'ingresso di un capannone di
proprietà della ditta Y, sito nel cortile della propria abitazione.
In particolare, il ricorrente chiedeva la rimozione dell'impianto di videosorveglianza, tramite il quale sarebbe stato effettuato un trattamento illecito di dati personali.
Il ricorrente sosteneva, infatti, che con tale impianto venivano effettuate riprese in zone di sua esclusiva pertinenza, quali "il retro e il fianco della casa, il cortile ed il cancello".
Il ricorrente lamentava, inoltre, la carenza di un'idonea informativa in relazione alla telecamera posta all'ingresso del deposito. La ditta proprietaria dell'impianto di videosorveglianza si era opposta al ricorso, affermando che il trattamento dei dati dalla stessa effettuato per mezzo dell'impianto di videosorveglianza doveva considerarsi lecito in quanto svolto al fine di garantire la sicurezza della propria attività. A ciò aggiungeva che l'unica telecamera installata riprendeva solo l'accesso ai locali dell'azienda e non era, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, per nulla orientata verso la sua abitazione. La ditta concludeva sottolineando che era programmata la cancellazione automatica delle immagini riprese dalla telecamera, ogni 24 ore, "qualora all'apertura del laboratorio non venivano riscontrate effrazioni".
L'Autorità Garante ha accolto il ricorso
Dalla documentazione depositata dal ricorrente è stato, infatti, dimostrato che la telecamera installata dalla ditta a protezione dei propri locali inquadrava non solo la porta d'ingresso del deposito, ma anche aree di pertinenza del ricorrente, comportando la registrazione e conservazione di immagini concernenti non solo la sfera del ricorrente stesso, ma anche quella dei suoi ospiti e di altre persone. L'impianto di videosorveglianza in questione, dunque, effettuava un trattamento illecito di dati personali, in quanto effettuato in violazione dei principi di liceità e proporzionalità menzionati nel numero precedente. In particolare, il principio di proporzionalità impone a tutti coloro che intendano installare un sistema di videosorveglianza di valutare, prima dell'installazione, "se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili". Solo in tal modo si evita un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Da tale principio ne consegue che il titolare del trattamento, nel momento in cui decide di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare un insieme di fattori, tra cui: a. la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici; b. se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; c. se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; d. quali dati rilevare, se registrarli o meno, ecc.. Nell'accogliere il ricorso in questione, il Garante ha ordinato alla ditta di conformare il trattamento dei dati dalla stessa effettuato ai principi di liceità e di proporzionalità, correggendo l'angolo di ripresa in modo che risulti inquadrata solo la porta d'ingresso del deposito e lo spazio ad esso antistante. In pratica la ditta avrebbe dovuto fare in modo che le telecamere non riprendessero l'area di pertinenza del ricorrente. Inoltre, avrebbe dovuto collocare un'idonea informativa volta a segnalare agli interessati la presenza di sistemi di videosorveglianza, indicando nella stessa tutti gli elementi previsti dalla normativa sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati. Dall'esame del ricorso in oggetto emerge, dunque, un principio generale. Le riprese effettuate dalle telecamere installate per motivi di protezione sono lecite solo se vengono limitate all'area direttamente interessata dalle esigenze di sicurezza, rimanendo fermo il principio per cui, chi si trova a passare deve essere opportunamente avvertito della presenza dell'impianto. |
DICEMBRE 2006 


Torniamo in questo numero ad occuparci delle problematiche che
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza solleva con riguardo alla
privacy delle persone per esaminare un caso pratico, analizzando un
provvedimento emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali a seguito di un ricorso in cui si lamentava un illecito
trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di
videosorveglianza. Il signor X aveva presentato un ricorso all'Autorità
Garante, con il quale contestava l'installazione di un impianto di
videosorveglianza posto a sorveglianza dell'ingresso di un capannone di
proprietà della ditta Y, sito nel cortile della propria abitazione.
