Sconti e prestazione di servizi promozionali PDF Stampa E-mail

Franco Barro

pag26.jpgDifferenza tra bonus quantitativi e bonus qualitativi.

Nella prassi delle aziende commerciali è di costante attualità la tematica del trattamento tributario degli sconti e dei servizi promozionali.
Il tema è oltremodo ricorrente nel contesto delle attività poste in essere dalle imprese produttrici di beni di largo consumo e dalle imprese di distribuzione ove gli operatori sono tesi ad analizzare attentamente la corretta qualificazione di tali attività, a partire dall'individuazione delle medesime quali prestazioni di servizi, ovvero come sconti.
La questione continua ad essere oggetto di interventi della giurisprudenza e della prassi amministrativa, che dimostrano quanto articolato sia l'argomento anche e soprattutto in quanto una corretta qualificazione consente di addivenire ad un adeguato adempimento della prescritta disciplina tributaria, e più segnatamente ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
In ordine quindi alla qualificazione delle operazioni come sconto o prestazioni di servizi la R.M. 17 settembre 2004 n. 120 ha fissato un principio generale chiarendo come debbano essere trattati ai fini dell'IVA i bonus - ovvero le somme di denaro che le società produttrici o distributrici riconoscono alle imprese proprie clienti.
Partendo dalla constatazione secondo cui i bonus che la società riconosce contrattualmente ai propri clienti possano essere di tipo quantitativo (allorché legati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite) o qualitativo (ove erogati a fronte di un'attività specifica, per es. di marketing, svolta in aggiunta rispetto a quella principale), è stato precisato che:
  • i bonus quantitativi si traducono in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • i bonus qualitativi si qualificano come corrispettivo per prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR n. 633/72.
Un ulteriore significativo intervento dell'Agenzia delle Entrate si ha con la R.M. 36/E del 7 febbraio 2008 nella quale sono state dettagliate molte casistiche di sconti e servizi promozionali.
In particolare l'intervento di prassi amministrativa ha innanzitutto rilevato il differente inquadramento fiscale delle somme che una società fornitrice eroga ai propri clienti-distributori e segnatamente:
– qualora l'operazione si configuri come prestazione di servizi la fattura sarà emessa imponibile ai fini IVA con aliquota ordinaria;
– l'applicazione di sconti o premi che lo stesso fornitore conceda ai propri clienti, costituisce di fatto una riduzione di prezzo e come tale deve essere trattata in diminuzione della base imponibile con emissione di nota di credito.
La R.M. 36 prosegue affermando che si è in presenza di servizi promozionali allorché l'impresa acquirente dei beni (ovvero l'impresa distributrice) si obblighi, su richiesta e a favore dell'impresa venditrice dei beni medesimi (ovvero l'impresa produttrice), ad incentivare presso terzi la vendita dei beni precedentemente acquistati; il corrispettivo pattuito per tali servizi rappresenterà dunque un compenso condizionato al realizzarsi di un'obbligazione di fare da parte del cliente nei confronti del proprio fornitore.
Tra le più diffuse fattispecie di servizi promozionali in uso, nella citata R.M. vengono individuate: l'esposizione preferenziale, il presidio e mantenimento dell'assortimento dei prodotti nel punto di vendita, le nuove aperture, l'inserimento prodotti (listing o fast listing), le operazioni volantino, l'esclusiva, i promo-pubblicitari, le operazioni di co-marketing, la cessione dati-profilazione-cliente.
Dall'altra parte costituisce presupposto per il riconoscimento di uno sconto/premio di fine periodo l'assenza di un'ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita;  si tratta quindi di uno sconto/premio condizionato al realizzarsi di una normale condizione commerciale di vendita, oppure di uno sconto/premio incondizionato concesso al termine di un periodo concordato, per cui, esclusivamente a fini di esemplificazione, possono esser elencati: sconti/premi differiti di fine periodo incondizionati, sconti/premi al raggiungimento di target di fatturato/volumi di vendita, sconti/premi di fine anno a target, sconti/premi di fine anno condizionati, sconti logistici (o sconti per centralizzazione), sconti/premi per acquisto di una combinazione di prodotti, sconti/premi per rispetto delle condizioni di pagamento, sconti/premi per carico completo/acquisto a bancale, sconti/premi per riordino giacenze prodotti, sconto riduzione prezzo.
In via conclusiva del presente contributo è opportuno segnalare l'esigenza che i valori fatturati  in relazione alle suesposte fattispecie promozionali risultino congrui  ed in linea con i servizi resi; diversamente i medesimi potrebbero esser disconosciuti fiscalmente, con tutte le evidenti conseguenze tributarie. Al pari si sottolinea  l'esigenza che tali fattispecie siano sempre adeguatamente formalizzate da accordi contrattuali stipulati tra le parti  in ossequio alle previsioni di legge in materia per poter dimostrare con oggettività sia la corretta qualificazione dei requirements dell'operazione, che la congruità degli ammontari.

 

 
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