La regola d'arte PDF Stampa E-mail

di Antonio Oddo
Avv. Oddo

Verso la riscoperta della base degli obblighi professionali: il parere di Antonio Oddo, avvocato in Milano, professore a contratto presso l'Università di Pavia, esperto in legislazione e responsabilità per i prodotti e per gli impianti

Nella splendida cornice dell'Isola d'Elba ed in occasione del XVII Convegno Nazionale GIT -  Gruppo Italiano Telesicurezza - del 18 e 19 maggio è stata fondata la base di partenza per un viaggio importante che non è turistico bensì professionale. Come era infatti prevedibile, l'intervento e l'immancabile dibattito sulla "regola d'arte" quale fondamentale obbligo dell'installatore e del progettista di impianti (sia di sicurezza che di altro genere) più che svolgere e concludere una "relazione" ha finito con lo scoperchiare un vulcano e creare una eruzione. D'altra parte, secondo anche "legge" di natura, certe eruzioni pur provocando uno sconvolgimento iniziale creano le premesse per un terreno più fertile. In ogni caso l'impatto violento era inevitabile perché l'obbligo di eseguire gli impianti a "regola d'arte" è stabilito da tutte le norme di legge a livello sia generale (il Codice Civile) che speciale (L. 46/90, L. 186/68, D.Lgs. 615/96, DPR 256/93, "Codice del Consumo, ecc..), con la conseguenza, per chiunque violi un tale obbligo, di esporsi a responsabilità contrattuali ed extra-contrattuali.
Certo, come ha fatto intuire il tenore di alcuni interventi nel dibattito, c'è chi avrebbe preferito sfruttare l'occasione per ottenere una ricetta pronta e confezionata (magari con fiocco e nastrino) dalla quale ricavare - allora, subito e per sempre - tutte le specifiche tecniche da applicare per qualsiasi impianto presente e futuro.
Preferibilmente, credo, si sarebbe gradito un messaggio racchiuso in una singola norma UNI o CEI con la quale chiudere la partita e tornare a casa contenti e tranquilli. Evitando, infatti, dubbi, ricerche ed impegnative applicazioni del proprio ingegno, può sembrare di vivere più felici.


 
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