| A Napoli videoregistrazioni conservate pił a lungo |
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di Valeria Finazzi
Con una recente decisione del marzo 2009, il Garante per la Privacy si è pronunciato su una richiesta avanzata da parte della Sovrintendenza della Regione Campania, la quale aveva espresso all'Autorità Garante la richiesta di poter prolungare il tempo di conservazione delle immagini delle riprese video in alcuni musei. Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei principi generali che regolano l'installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza, così come regolati dal Provvedimento generale in materia adottato dal Garante il 29 aprile 2004.
Infatti, la Sovrintendenza aveva ricevuto nei primi mesi del 2009, da parte del Comando dei Carabinieri - Tutela del patrimonio culturale, una specifica segnalazione relativa ad un possibile allarme terroristico. Il Comando dei Carabinieri, in tale segnalazione, aveva altresì espresso l'esigenza di "rimodulare il piano di sicurezza già esistente per la conservazione e tutela delle opere, adeguandolo alle esigenze della sopraggiunta emergenza ed in particolare: ...conservare per un periodo di almeno trenta giorni le videocassette contenenti le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza". Alla luce di tale segnalazione, la Sovrintendenza per il polo museale napoletano ha richiesto all'Autorità Garante per la Privacy la possibilità di prolungare il periodo di conservazione delle immagini registrate per un periodo di almeno trenta giorni. Si consideri che, antecedentemente all'entrata in vigore del Codice Privacy, la disciplina della videosorveglianza nei musei era regolata da speciali disposizioni di legge. In particolare, il d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, prevedeva la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale per il controllo dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azioni criminose e danneggiamenti. Tale normativa, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), ha dovuto tuttavia conformarsi a quelli che sono i principi generali in materia di protezione dei dati personali, così come disciplinati dal Codice Privacy ed, in particolare, ai principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità affermati dal Codice stesso. Nel 2004, l'Autorità Garante ha altresì provveduto ad emanare il provvedimento generale sulla videosorveglianza in base al quale "l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita", e che, in ogni caso, "la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione". Come ha avuto modo di precisare più volte l'Autorità Garante, tale limite, può essere esteso solamente in presenza di peculiari esigenze, senza tuttavia superare la settimana. Alla luce del più ampio contesto normativo inerente alle esigenze di protezione avverso atti di matrice terroristica e di protezione dei beni dello Stato, è evidente come la possibilità di procedere ad attività di videosorveglianza e, in particolare, di conservare per un determinato periodo di tempo le relative immagini, sia in ogni caso da commisurarsi al grado di indispensabilità in ragione della peculiare finalità perseguita. Come ha infatti rilevato l'Autorità Garante, "un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, oltre la settimana, dovrà essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso". Nel decidere la questione sottoposta, l'Autorità Garante ha dovuto compiere una equiparazione tra la maggior tutela possibile dei dati personali di tutti i visitatori dei musei e la particolare esigenza di pubblica sicurezza avverso possibili atti di matrice terroristica. Risultato di tale valutazione da parte dell'Autorità Garante è stato il consenso esplicito della medesima alla conservazione delle registrazioni per un periodo massimo di trenta giorni, così come richiesto dalla Sovrintendenza. In conclusione, il Garante ha stabilito che la circostanza di pubblica sicurezza, accompagnata da una concreta situazione di rischio, possa ritenersi idonea a giustificare un prolungamento dei tempi di conservazione delle immagini e, di conseguenza, dei dati personali ivi contenuti. Tuttavia, come ha specificato l'Autorità Garante, la conservazione delle immagini per un periodo superiore a quello normalmente consentito, potrà avvenire solamente per il periodo di tempo strettamente necessario e connesso alla eccezionale necessità sopravvenuta. In altri termini, il Garante, pur riconoscendo che l'esigenza di sicurezza pubblica sia tale da consentire una limitazione della tutela dei dati personali, ha stabilito che tale limitazione potrà persistere solamente per il tempo strettamente necessario a tutelare le esigenze di pubblica sicurezza avverso possibili atti terroristici.
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GIUGNO 2009 


La Sovrintendenza della Regione Campania ha richiesto e ottenuto dall'Autorità Garante di poter prolungare il tempo di conservazione delle immagini delle riprese video in alcuni musei.
