Aumenta il bonus per l'impianto d'allarme PDF Stampa E-mail

di Franco Barro

pag26.jpgUlteriore bonus del 20% per chi usufruisce del 36% per
l'istallazione dell'impianto d'allarme negli immobili residenziali.

Il decreto legge n. 5/2009 del 10 febbraio 2009 riguardante le "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", convertito con modificazioni in legge, il 9 aprile 2009, introduce una detrazione IRPEF del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici "di classe energetica non inferiore ad A+", computer e televisori; essa è cumulabile con un'analoga misura, riferita solo ai frigoriferi e congelatori e con la detrazione del 36% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali.
Ricordiamo al riguardo che con la L. 449 del 1997 è stata introdotta la detrazione IRPEF del 36% spettante per i costi relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra gli interventi per i quali spetta l’agevolazione fiscale IRPEF del 36% rientrano anche le spese sostenute per l’installazione di misure atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 1, commi 17-19 Legge 244/2007).
La detrazione del 36% si riferisce quindi non solo agli interventi di ristrutturazione in radice ma anche a quelli espressamente agevolati dalla L. 449/1997 quali ad esempio, l’installazione del solo impianto d’allarme.
Pertanto l’installazione degli impianti d’allarme a servizio delle unità immobiliari residenziali, che beneficiano della detrazione del 36%, legittima, quale condizione essenziale, l’applicazione dell’agevolazione del 20% ex Legge 5/2009.
Per contro l’agevolazione del 20% non trova applicazione nel caso di cui oggetto dell’agevolazione del 36% siano gli immobili diversi da quelli residenziali (es: Box, cantine, solai, parti comuni, edifici industriali e del terziario).
Vediamo in dettaglio le misure derivanti dal decreto anticrisi.
 
Condizioni preliminari e periodo
È possibile beneficiare della detrazione del 20% solo se l’acquisto dei beni agevolabili avviene contestualmente a interventi di ristrutturazione (L. 449/1997) iniziati non prima del 1° luglio 2008, di singole unità immobiliari che poi si vanno ad arredare.
La detrazione si applica alle spese sostenute tra il 7 febbraio 2009 ed il 31 dicembre 2009. Dunque i lavori di ristrutturazione devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008 (fa fede la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate), ma l'acquisto di beni (o meglio il bonifico con cui viene pagato l'acquisto) deve avvenire in data successiva al 7 febbraio 2009, ma anteriore al 31 dicembre 2009. Per i pagamenti si possono usare anche i bonifici ordinari ma sempre a condizione che in essi siano indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione; la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico (artcolo 1, comma 3, del DM 41/98).
 
Beneficiari
Sono ammessi a fruire della detrazione del 20% coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Gli interventi per cui è prevista la detrazione del 20% riguardano le spese sostenute per l’acquisto di:
• Mobili
• Elettrodomestici di classe energetica “non inferiore ad A+” (esclusi frigoriferi e congelatori). Al momento però non esistono elettrodomestici sopra la classe A esclusi frigoriferi e congelatori.
• Televisori
• Computer
Tutti questi beni devono essere finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Percentuale di detrazione e limite di spesa
La detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer è calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali.
La somma di euro 10.000 indica il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione e non il limite massimo detraibile che, come detto, corrisponde al 20% di 10.000 euro (ovvero 2.000 euro). La rata massima detraibile per ciascun anno è dunque pari a  euro 400.


 
Feed RSS