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Nuove disposizioni sulla pubblicità degli atti nelle reti telematiche ad accesso pubblico
Franco Barro
L'art. 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (c.d. "Legge Comunitaria 2008") pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 110/L alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, ha modificato gli artt. 2250 e 2630 Cod. civ. in tema di requisiti di pubblicità degli atti delle società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
Le modifiche così introdotte, aventi efficacia dallo scorso 29 luglio 2009, sono volte ad adeguare la normativa interna al diritto comunitario in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2003/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
L'art. 2250, comma 5, Cod. civ., come aggiunto dal menzionato art. 42, prevede ora che gli atti delle società costituite nelle forme sopra indicate, per i quali è prevista obbligatoriamente l'iscrizione o il deposito, potranno, altresì, essere pubblicati presso un'apposita sezione del competente Registro delle Imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, purché all'atto sia allegata una sua traduzione giurata da parte di un esperto.
Da ultimo con il comma 7 il Legislatore ha previsto che le società predette (di cui al comma 5) qualora in possesso di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito web e altri luoghi virtuali di comunicazione, quali i profili delle società sui social networks) siano tenute a fornire al pubblico tutte le informazioni previste dall'art. 2250, commi 1-4, Cod civ. e dunque:
a) art. 2250, comma 1, Cod civ. (tutte le società tenute all'iscrizione ai sensi dell'art. 2200 Cod. civ)
• la sede della società,
• l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
• il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
b) art. 2250, comma 2, Cod. civ. (solo S.p.A.; s.a.p.a. e s.r.l.)
• il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
c) art. 2250, comma 3, Cod civ. (tutte le società tenute all'iscrizione ai sensi dell'art. 2200 Cod. civ)
• lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
d) art. 2250, comma 4, Cod. Civ. (S.p.A. e s.r.l.)
• la eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale)
Ancorché non richiamata dall'art. 2250, appare obbligatoria l'indicazione nel sito web della società anche delle informazioni relative alla direzione e coordinamento. Trattasi, infatti, di informazione per la quale è previsto l'obbligo di pubblicità legale ai sensi dell'art. 2497-bis del Cod. civ..
Quindi il nuovo art. 2250 Cod. civ. ed il conseguente obbligo di pubblicità sul sito web riguarderebbe, per espressa previsione del Legislatore, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata con esclusione degli imprenditori commerciali e delle società di persone (snc e sas).
Tuttavia sorgono dubbi in merito alla pubblicità sui siti web per le società cooperative ed i consorzi che, essendo regolati da norme diverse da quelle richiamate dall'art. 2250 Cod. civ., sembrerebbero, ad una prima lettura esclusi, anche se sembra doversi tenere presente la forte assimilazione di tali tipi di società a quelle di capitali, in quanto:
a) con riguardo ai consorzi, l'art. 2615-bis Cod. civ. prevede l'indicazione delle stesse informazioni previste per le società dall'art. 2250 Cod. civ;
b) con riguardo alle società cooperative, l'art. 2519 Cod. civ. dispone che, per quanto non specificamente previsto per questo tipo di società, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.
Per tali ragioni appare plausibile che il nuovo obbligo di pubblicità riguardi anche i consorzi con attività esterna e le cooperative ancorché non formalmente richiamate dalla norma.
Da ultimo va osservato che analoghi obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le società estere con sede secondaria nel territorio italiano, disciplinate dall'art. 2508 Cod. civ., dal momento che negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250 Cod. civ..
L'art. 42 della Legge n. 88/2009 ha novellato - in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 2250 Cod. civ. l'articolo 2630 Cod. civ., ampliando il regime sanzionatorio in precedenza previsto e prescrivendo, pertanto, una sanzione compresa tra Euro 206 ed 2.065 a carico del soggetto che, pur essendovi tenuto per legge o in ragione della funzione rivestita, ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, commi 1-4, Cod. civ.
Quindi, per le società (sia di persone sia di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web, sarà applicato il regime sanzionatorio già previsto dall'articolo 2630 Cod. Civ. in caso di omissione dell'esecuzione, nei dovuti termini, di denunce, comunicazioni o depositi, presso il competente Registro delle imprese.
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