| Videosorveglianza e privacy: vademecum per gli operatori |
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di Giangiacomo Olivi / Barbara Donato - DLA Piper L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è oggi in
crescita costante. Le telecamere sono oramai divenute un dispositivo standard
presente in ogni sistema di sicurezza volto a monitorare e proteggere luoghi
pubblici e privati.Ciò ha sollevato una serie di preoccupazioni con riguardo ad eventuali intrusioni nella sfera personale della riservatezza. I sistemi di videosorveglianza, infatti, possono riprendere le immagini (ed i suoni) delle persone, ovvero "dati personali" che sono oggetto di una specifica tutela nel nostro ordinamento. Le dimensioni assunte del fenomeno hanno indotto l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ad intervenire, dettando una normativa ad hoc volta ad individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, da un lato, e diritto alla riservatezza personale, dall'altro. In particolare, negli ultimi anni il Garante è intervenuto con una serie di provvedimenti da cui si possono trarre i principi generali dei quali gli operatori dovrebbero tener conto. In particolare: Liceità - L'uso di sistemi di videosorveglianza è consentito solo qualora sia necessario per adempiere obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse (quale, ad esempio, lo svolgimento di funzioni istituzionali, ivi incluso l'accertamento o la prevenzione di illeciti). A tal proposito, si rileva come sebbene la finalità di sicurezza pubblica non competa ai privati, non viene esclusa la possibilità in capo a questi ultimi di installare videocamere per agevolare il proprio diritto di difesa in sede di giudizio civile o penale. Proporzionalità - I sistemi di videosorveglianza possono essere attivati solo quando, tenuto conto delle circostanze, altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Le telecamere non possono essere installate per soli fini di "prestigio".
Necessità - Si deve, pertanto, evitare un uso superfluo
degli apparecchi, evitando eccessi e
ridondanze.
Dati Anonimi - I sistemi possono riprendere persone
identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono
essere utilizzati dati anonimi.Informativa - I soggetti interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata oltre che dell'eventuale registrazione. L'informativa deve contenere gli elementi previsti dalla normativa sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati (a tal proposito, il Garante ha predisposto un modello di cartello con un simbolo ad indicare l'area di videosorveglianza).
Responsabili del Trattamento - Anche nel caso di trattamenti
effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza andranno designate per
iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad
utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia previsto, a visionare le
registrazioni.
Elaborazione Immagini - In ogni caso, tutti i sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con dati particolari o funzioni di digitalizzazione che, ad esempio, permettano il riconoscimento facciale, devono essere sottoposti alla verifica preventiva del Garante. Registrazioni - Il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze che richiedano periodi di tempo più ampi (come, ad esempio, nel caso delle banche). I principi sopra esposti costituiscono linee guida essenziali, da tenere in debita considerazione da parte di tutti gli operatori del settore, dagli installatori ai distributori di sistemi di sicurezza, tenuto anche conto delle sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di violazione. Il Garante ha poi stabilito regole ad hoc per casi o settori specifici (dalla videosorveglianza nei rapporti di lavoro, alle videocamere negli ospedali, nelle scuole e nelle chiese).
Rapporti di Lavoro - Con riguardo, in particolare, alla
videosorveglianza nei rapporti di lavoro, il Garante ha confermato il divieto
assoluto (già presente nello Statuto dei Lavoratori) di controllo a distanza
dell'attività lavorativa, con la sola eccezione dei casi in cui la videosorveglianza
è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è
richiesta per la sicurezza del lavoro.
In tali casi, lo Statuto dei Lavoratori consente l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo (dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Queste garanzie devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. La legge, inoltre, vieta in modo assoluto l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero.
In tal caso, alle stesse si applicheranno anche le
disposizioni sull'attività giornalistica fermi restando, comunque, i limiti al
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il diritto del
lavoratore a tutelare la propria immagine.
Su questi punti e su altri casi pratici torneremo a parlare nei prossimi numeri.
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SETTEMBRE 2006 


L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è oggi in
crescita costante. Le telecamere sono oramai divenute un dispositivo standard
presente in ogni sistema di sicurezza volto a monitorare e proteggere luoghi
pubblici e privati.
Dati Anonimi - I sistemi possono riprendere persone
identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono
essere utilizzati dati anonimi.